“La formula il fatto non sussiste è stata adottata perché l’imputato ha agito non contra ius bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie. Allo stesso non può essere addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile”. Lo ha scritto il GUP di Catania nelle motivazioni della decisione di non luogo a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che era imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti.
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